IL MIO 110% RISPONDE

Lo sconto in fattura limita il fondo condominiale


SUPERBONUS E FONDO 


SPECIALE CONDOMINIALE


Quesito


In un condominio composto da più di otto condomini la mancata costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria, previsto dall’art. 1135 del cc, può portare gli organi di controllo ad invalidare il superbonus e chiedere la restituzione dell’agevolazione con oneri e sanzioni? Nel caso di condomini minimi, fino ad 8 condomini, privi di codice fiscale, è obbligatoria la costituzione del fondo speciale?


Per quanto riguarda le detrazioni fiscali riconosciute in misura inferiore alla spesa sostenuta, quali ad esempio, il bonus facciate cui consegue un beneficio fiscale pari al 90% della spesa sostenuta, nel caso in cui sia stato concordato con il fornitore il pagamento a mezzo «sconto in fattura» il fondo speciale dovrà essere costituito per il 10% che resta a carico del committente o per l’intera spesa? 


Risposta


In linea di massima, è obbligatoria la costituzione del fondo speciale ex articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., prima di procedere agli interventi da Superbonus.


L’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sancisce la nullità della delibera che abbia autorizzato lavori straordinari senza preventivamente garantire l’allocazione delle necessarie risorse finanziarie. Invero, in argomento, si registra un orientamento più rigido che propende per il versamento integrale dell’importo in data antecedentemente ai lavori (Trib. Roma, sez. V, 04-01-2021; Trib. Modena, sent. 763/2019) e un secondo orientamento che ritiene sufficiente che il fondo speciale sia costituito contabilmente (Trib. Roma, sent. 18320/2018).


Secondo il primo orientamento, il carattere imperativo dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non ammette deroghe. Secondo il secondo orientamento, l’art. 1135 cit. non impone che gli importi di cui ai lavori approvati debbano essere interamente versati prima di iniziare i lavori, essendo sufficiente che il fondo speciale sia costituito contabilmente al fine di separare la gestione straordinaria rispetto a quella ordinaria, garantendo così maggior chiarezza contabile a vantaggio dei creditori.


In assenza di disposizioni specifiche per il condominio minimo, le previsioni dell’art. 1135 cc si applicano anche a tale fattispecie. Secondo la corte di Cassazione la disciplina dettata dal cc per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo.


Si ricorda, infine, che la facoltà di impugnazione delle delibere al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la cessazione degli effetti può essere esercitata solo dal soggetto che può partecipare e che abbia diritto di voto in assemblea, ovvero il condomino assente, dissenziente, astenuto.


L’articolo 1135, comma 1, n. 4, cc stabilisce che il fondo speciale deve essere di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. Pertanto, sulla base della disposizione codicistica, nel caso in cui sia stato convenuto quale metodo di pagamento lo «sconto in fattura» il fondo potrà essere costituito limitatamente alla spesa che resta a carico del condominio.


CARATTERISTICHE 


DEI MATERIALI ISOLANTI


Quesito


I materiali isolanti che non presentato la marcatura CE né riportano l’indice di prestazione energetica possono essere comunque utilizzati per interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina Superbonus?


Risposta


Per gli interventi sull’involucro degli edifici per godere delle detrazioni fiscali Superbonus e Ecobonus è necessario, tra l’altro, rispettare i requisiti tecnici relativi ai valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore. In assenza di marcatura CE, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.


fonte italiaoggi